Amici camperisti castellani


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Statuto



Art. 1° Costituzione, Denominazione e Sede

  1. E' costituita l'associazione denominata " AMICI CAMPERISTI CASTELLANI " Con Sede in Bagnara Di Romagna( RA ) Via 2 Giugno N° 58.
  2. L'associazione no ha fini di lucro. Gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalitàƒÂ  istituzionali di cui al successivo Art.2.
  3. La durata dell'associazine è illimitata.

Art. 2° Scopi e attività 
  1. L'associazione si prefigge di promuovere la partecipazione di propri soci alla vita della comunità  regionale, per aiutare in particolare la conoscenza, la valorizzazione ed il rispetto del territorio. Inoltre, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali e territoriali.
    Per la realizzazione di ciò, l'associazione si propone:
    - di promuovere, nel contesto sopra citato, momenti d'aggregazione come convegni, raduni, ed ogni altra iniziativa svolta alla tutela degli interessi degli associati,
    - di collaborare con gli Enti Locali nella ricerca e nello sviluppo di spazi adeguati al turismo sociale,
    - di collaborare con attività  di volontario sociale.

Art. 3° Risorse Economiche
  1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività  da: a) - quota associativa; b) - contributi volontari degli aderenti e di privati; c) - contributi dello stato, enti, istituzione publiche o organismi internazional; d) - donazioni e lasciti testamentari; e) - entrate patrimoniali; f) - entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi; g) - entrate derivanti da attività  commerciali e produttiva marginali o da iniziative promozionali.
  2. Non possono essere distribuite fra i soci, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né distribuiti il fondo comune, riserve o capitali durante la vita dell'associazione o dall'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte della legge.
  3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre d'ogni Anno.
  4. Al termine di ogni esercizio, il comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di Marzo.

Art. 4° Dei Soci
  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell'associazione i soci Fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità  collettive, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.
  3. E' esclusa la temporaneità  della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5° Criteri d'ammissione ed esclusione dei Soci
  1. L'ammissione a socio subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
  2. Il comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
  3. La qualità  di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
  4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
  5. L'esclusione da socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del comitato Direttivo per: a) - Mancato versamento della quota associativa per Due anni. b) - Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione. c) - Persistenti violazioni degli obblighi Statutari.
  6. In caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio, gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà  di replica.
  7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6° Doveri degli Associati
  1. I soci sono obbligati: a) ad osservare il presente Statuto,i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. b) A mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione. c) A versare la quota Associativa di cui al precedente articolo, tale quota e intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.
  2. I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e,se di maggiore età, a partecipare all'Assemblea ed al voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione; c) ad accedere alle cariche associative.
  3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà  dell'Associazione.

Art.7° Organi dell'Associazione
  1. Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea dei soci. b) Il Comitato Direttivo. c) Il Presidente.
  2. L'associazione può dotarsi: a) del collegio dei revisori; b) del collegio dei probiviri.
  3. Le cariche Associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta, in ogni modo, il rimborso delle spese sostenute.


Art.8° L'Assemblea
  1. L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere Ordinaria e Straordinaria. Ogni Associato, persona fisica o entità  collettiva, dispone di un solo voto. Ogni Associato potrà  farsi rappresentare in Assemblea, da un altro Associato, con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.
  2. L'assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività  dell'Associazione ed in particolare: a) approva il bilancio consuntivo; b) nomina i componenti del comitato Direttivo ed eventualmente del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri; c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; d) delibera circa i ricorsi avverso l'esclusione da socio; e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.
  3. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del comitato Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta il Presidente, o il Comitato Direttivo o un Decimo dei soci, ne ravvisino l'opportunità .
  4. L'Assemblea Straordinaria delibera, a maggioranza assoluta dei soci, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e, con il voto dei tre quarti degli associati, sullo scioglimento dell'Associazione.
  5. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai Presenti.
  6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della Riunione, contenente ordine del giorno, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.
  7. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria , è validamente costituita in prima convocazione, quanto sia presente o rappresenta almeno la metà  più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente Costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o presenti.
  8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate della maggioranza dei presenti.


Art. 9° Il Comitato Direttivo
  1. Il comitato Direttivo è formato da un numero no inferiore a cinque è non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli Associati Maggiorenni.
  2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadono dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità  di attuare detta modalità , il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventualità  ratifica. Ove decada oltre la metà  dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
  3. Il comitato nomina, al suo interno, un Presidente, un vice Presidente e un Segretario.
  4. Al Comitato Direttivo spetta di: a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea. b) Predisporre il bilancio consuntivo. c) Nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni. e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
  5. Il comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
  6. Il comitato Direttivo è convocato, di regola, ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.
  8. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e dai sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.
  9. Il comitato Direttivo delibera l'esclusione dei soci. Gli interessati hanno la possibilità  di portare in Assemblea le proprie ragioni.


Art. 10° Il Presidente
  1. Il Presidente, Nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, o in caso di sua assenza, al membro più anziano.
  3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo, e in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.


Art. 11° Collegio dei Pro
  1. Qualora l'Assemblea ne decida l'istituzione, il Collegio dei Probiviri sarà  composto di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.
  2. Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o per richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo o dall'Assemblea.
  3. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.


Art. 12° Collegio dei Revisori dei Conti
  1. Qualora l'Assemblea ne decida l'istituzione, il collegio dei Revisori dei Conti sarà  composto di tre Membri nominati dall'Assemblea anche fra i soci. Il collegio nomina al proprio interno, il Presidente.
  2. Il collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del Bilancio delle scritture contabile. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dall'Assemblea, alle quali la relazione Annuale sul Bilancio Consuntivo.


Art. 13° Norma Finale
  • In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà  devoluto ad Associazioni locali di volontario sociale, salvo diverse disposizioni imposte dalla legge.


  • Art. 14° Rinvio
  • Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia dell'Associazionismo.